Il provvedimento di assegnazione casa familiare opponibile anche se non trascritto
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22593, depositata il 23 ottobre 2014 ha ribadito il principio consolidato, già enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per sua natura data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente (e quindi in generale a tutti i terzi) per i successivi 9 anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i 9 anni (Cass. Civ. S.U. n. 11096/2002). Detto orientamento risulta applicabile sino al 2006, momento in cui è stato introdotto nel c.c. l'art. 155 quater. L'interesse tutelato dalla giurisprudenza testé richiamata è quello prioritario della prole di permanere nell'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale (Cass. Civ. n. 8580/2014).
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